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giurisprudenza

Nuovi parametri e ricorso di legittimità inammissibile (Cass., Sez. VI, Ord., 8 novembre 2012, n. 19357)

Con l’Ordinanza in commento, la Corte di Cassazione, decidendo per l’inammissibilità dei due ricorsi presentati e riuniti, ha provveduto altresì a liquidare le spese del procedimento di legittimità in favore dei controricorrenti. Nel farlo, ha ritenuto applicabile il D.M. 20 luglio 2012, n. 140, sulla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali, anche al procedimento relativo alla sospensione della sentenza impugnata (ex 373 c.p.c.), conclusosi con ordinanza di accoglimento prima dell’emanazione del citato D.M., in ragione sia della funzionalizzazione di detto procedimento al giudizio di legittimità – che comporta la competenza della Corte di Cassazione sulla liquidazione delle relative spese (cfr. Cass. 22 luglio 2011, n. 16121) – sia sulla base dei principi desumibili dalla Cass., Sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17406. Secondo quest’ultima sentenza, in particolare, i nuovi parametri trovano applicazione ogni qualvolta un organo giurisdizionale sia chiamato ad effettuare la liquidazione di compensi professionali in epoca successiva all’entrata in vigore del D.M. n. 140/2012.
a cura di Leonardo Cammunci