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giurisprudenza

La notifica eseguita dal procuratore mero domiciliatario è da ritenersi inesistente anziché nulla (Cass., Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 21414)

La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha ritenuto inammissibile il controricorso notificato a mezzo posta su iniziativa del mero domiciliatario sfornito di idonea procura.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito come il procuratore, semplice domiciliatario, sia abilitato alla sola ricezione, per conto del dominus, delle notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, ma non sia legittimato a compiere atti di impulso processuale. Peraltro, come ricordato dalla Suprema Corte, a mente dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, unicamente l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche.
Per tali motivi, gli Ermellini hanno statuito che “… la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c. per i soli casi di nullità” (in senso conforme: Cass n. 357/2011).
 

a cura di Marco Ferrero