Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato del giudice civile è impugnabile nei modi e nelle forme previste ex art. 110 D.P.R. 115/2002 (Cass., Sez. VI, Ord., 23 settembre 2013, n. 21685)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, indica il mezzo di impugnazione esperibile avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato adottato dal giudice civile.
Stabilisce infatti la Suprema Corte di Cassazione che l'individuazione del mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, vada ricercata, in mancanza di espressa previsione normativa, non già nella disciplina penalistica di cui al D.P.R. n. 115/2002, ma nell'art. 110 del medesimo D.P.R..
Infatti tale disposizione, pur rivolta a regolare l'opposizione ai decreti di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca della ammissione deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e quindi esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti.
Nel caso di specie il Tribunale di Genova revocava l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente adottato dal Consiglio dell'Ordine. M. proponeva opposizione al provvedimento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 ed il Tribunale dichiarava l'opposizione inammissibile. Avverso tale provvedimento M. proponeva ricorso alla Corte di Cassazione la quale, per i motivi di cui sopra, cassava il provvedimento impugnato e rinviava per nuovo esame al tribunale di Genova, previa integrazione del contraddittorio con il Ministero della Giustizia.
 
a cura di Silvia Ventura