La Corte d'Appello di Milano, confermando quanto disposto dal Tribunale di Milano, rigettava la domanda avanzata da un avvocato nei confronti di un collega per ottenere il pagamento del corrispettivo dell'attività svolta come procuratore domiciliatario in una causa di opposizione a precetto. In particolare la Corte d'Appello riteneva che, essendo stata conferita procura disgiunta e non incarico di domiciliazione dal collega, solo l'assistito fosse tenuto al pagamento. La Corte di Cassazione, pronunciando ordinanza di inammissibilità dei motivi di ricorso, confermava quanto affermato dalla Corte d'Appello, ribadendo che, nel caso di procura disgiunta, ciascuno dei difensori può autenticare la sottoscrizione apposta dal cliente, senza che perciò vengano sminuiti i poteri dell'altro difensore e senza che, dunque, possa configurarsi un incarico di domiciliazione.
a cura di Leonardo Cammunci