Nella sentenza in commento i giudici di legittimità escludono la sussistenza di una responsabilità professionale dell’avvocato, in relazione al consiglio dato dallo stesso di avanzare domanda di divorzio nei confronti del coniuge e rinviare, ad un successivo giudizio, la proposizione della domanda di un assegno di mantenimento. In particolare, secondo la Suprema Corte risulta evidente dalla motivazione della decisione impugnata non solo l’opportunità di non compromettere la celerità del procedimento, costituente il preminente interesse della parte, ma anche la successiva possibilità di proporre separatamente la domanda relativa all’assegno di mantenimento. Peraltro, viene espressamente precisata l’assoluta mancanza, nel ricorso presentato dall’originaria parte assistita, di qualsiasi riferimento inerente l’eventuale mancato assolvimento degli oneri di natura informativa facenti capo al professionista. Infine, riconosciuta e non contestata la possibilità di proporre in via separata la domanda concernente i profili di natura economica, i giudici di legittimità escludono la sussistenza della dedotta responsabilità del professionista per aver scelto una strategia processuale ritenuta assolutamente confacente agli interessi della propria cliente.
a cura di Elena Borsotti