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giurisprudenza

Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale (Cass., Sez. I, 15 dicembre 2014, n. 26290)

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26290 del 15 dicembre 2014, pronunciandosi su una vicenda riguardante l’inibizione dell’uso del titolo e dell’esercizio delle funzioni per la presidente di un’associazione sportiva ha affermato che “Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge”.
Richiamando la consolidata giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 31 marzo 2007, n. 8060, 9 maggio 2007, n. 10539, 3 luglio 2009, n. 15692, 13 dicembre 2010, n. 25137, 31 gennaio 2014, n. 2186, 12 settembre 2014, n. 19294) la S.C. ha affermato, infatti, che “la specialità del mandato è con certezza deducibile, quando dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità; il che accade nell'ipotesi in cui la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l'uso di formule normalmente adottate per il giudizio di merito e per il conferimento al difensore di poteri per tutti i gradi del procedimento”.
Nella specie, la Cassazione ha considerato sufficiente la dizione contenuta nella procura che delegava “a rappresentarla e difenderla, in ogni grado e fase della procedura, anche di opposizione” e che, quindi, pur risultando imprecisa non poteva dirsi mancante.
 
a cura di Sara Fabbiani