Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

In caso di più notifiche, il termine per la costituzione dell’attore decorre dalla data della prima notifica. Con conseguenze ex art. 348 c.p.c. in caso di appello (Cass., Sez. III, 16 dicembre 2014, n. 26376)

Nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio debba essere notificato a più persone, il termine per la costituzione dell’attore è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione, sia nel giudizio di primo grado, che in quello d’appello.
Nel giudizio di appello, la mancata costituzione tempestiva dell’appellante è sanzionata con l’improcedibilità (art. 348 c.p.c.), con la conseguenza che il mancato deposito della copia della citazione entro il termine decorrente dalla prima notificazione comporta l’improcedibilità dell’appello.

a cura di Raffaella Bianconi