Nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio debba essere notificato a più persone, il termine per la costituzione dell’attore è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione, sia nel giudizio di primo grado, che in quello d’appello.
Nel giudizio di appello, la mancata costituzione tempestiva dell’appellante è sanzionata con l’improcedibilità (art. 348 c.p.c.), con la conseguenza che il mancato deposito della copia della citazione entro il termine decorrente dalla prima notificazione comporta l’improcedibilità dell’appello.
a cura di Raffaella Bianconi