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giurisprudenza

Notifica nulla al domicilio se l’atto è consegnato a persona che si comporta come familiare. (Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2014, n. 26501)

La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha precisato, in materia di notificazioni, l’esatta estensione del concetto di “persona di famiglia” così come codificato dall’art. 139, secondo comma, c.p.c.
In particolare, la Suprema Corte ha ricordato come “… in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario.”
In altri termini, una notifica effettuata a mani di un parente potrebbe ritenersi rituale alla presenza di una mera condizione di “apparenza” di familiare. Tuttavia, gli Ermellini hanno osservato come suddetta “apparenza” sia sufficiente a ritenere perfezionata la notifica ex ante, ma non possa reggere ex post a fronte di una specifica e provata contestazione.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva provato come il soggetto a cui era stato notificato l’atto impugnato non solo non fosse suo “suocero”, come dichiarato da quest’ultimo all’Ufficiale Giudiziario, ma che non fosse neppure con lui convivente.
Per tali motivi, dunque, la Cassazione ha statuito come la notifica di un atto ex art 139, II comma, c.p.c., nel caso di contestazione documentata da parte del notificatario, non possa considerarsi ritualmente perfezionata quando sia “… pacificamente effettuata non a mano di persona di famiglia bensì a mani di persona che si comporta come tale”.

a cura di Marco Ferrero