La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria in esame, ribadisce che la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della pubblica amministrazione deve essere eseguita, a pena di nullità, presso l’Avvocatura Generale dello Stato e non presso l’Avvocatura distrettuale.
Detta nullità è sanata qualora parte intimata proceda alla notifica di un controricorso ovvero parte ricorrente proceda spontaneamente alla rinnovazione della notificazione anche scaduto il termine per impugnare.
Non ricorrendo queste due ipotesi, dunque, il Collegio ordina a parte ricorrente di procedere al rinnovo della notificazione a sensi dell’art.291 c.p.c.
a cura di Fabio Marongiu