Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Sanzionato l’avvocato che invia un numero elevato di comunicazioni mail a scopi pubblicitari (Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2013, n. 27996)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto censurabile il comportamento di un avvocato che via mail aveva contattato quasi ventimila colleghi, proponendo una convenzione annuale del costo di euro 1.500,00 che prevedeva non solo la facoltà di domiciliarsi presso il proprio Studio, ma anche la possibilità di sottoscrivere i ricorsi per Cassazione predisposti da avvocati non abilitati al relativo patrocinio.
In particolare, il ricorrente si era difeso sostenendo l’illegittimità della sanzione disciplinare della censura già applicata dal CNF, in quanto nessuno degli avvocati contattati aveva poi aderito all’offerta. Ne conseguiva, a detta dell’avvocato, che si era di fronte ad un mero tentativo di illecito non punibile, poiché la norma sanzionerebbe solamente ipotesi di “consumazione del fatto”. La Suprema Corte, però, ha ritenuto detta censura priva di fondamento, ricordando come “… il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti illeciti non conformi, ma solo quella dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità e decoro(art 5 Codice Deontologico Forense) lealtà e correttezza art. 6 cod. cit.), ai quali l’avvocato deve improntare la propria attività, sia professionale, sia non professionale la cui violazione, da accertarsi secondo le concrete modalità del caso, dà luogo a procedimento disciplinare”(cfr. in senso conforme Cass. Civ. S.U. 1904/2002; Cass. Civ. S.U. 10601/2005; Cass. Civ. S.U. 37/2007; Cass. Civ. S.U. 23020/2011).

a cura di Marco Ferrero