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giurisprudenza

E’ responsabile del reato di ingiuria la persona fisica che offende un Avvocato durante una conversazione telefonica (Cass. Pen., Sez. V, 24 Luglio 2013, n. 32131)

Nel caso sottoposto al vaglio della quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, un Avvocato era stato attinto da frasi offensive durante una conversazione telefonica avvenuta all'interno del proprio studio; le contumelie erano state altresì sentite dalla segretaria di studio, in quanto la conversazione si era svolta con il sistema “viva voce”.
All'uopo, la Suprema Corte chiarisce che la deposizione resa dalla segretaria in dibattimento quale testimone dei fatti non viola l'art. 191 c.p.p.: invero, la teste ha reso delle dichiarazioni su quanto ha percepito “de auditu” e, quindi, non è ammissibile il ricorso analogico all'intercettazione di conversazioni telefoniche ed ai limiti procedurali di ammissibilità previsti per tale mezzo di ricerca della prova.
Inoltre, i fatti dedotti in giudizio non possiedono alcun rilievo deontologico in merito ad una presunta violazione del segreto professionale, posto che non vi sono stati comportamenti in contrasto con i doveri nascenti da un mandato professionale specifico tra le parti.
a cura di Devis Baldi