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giurisprudenza

La notifica eseguita in proprio dal difensore è nulla se manca l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e può essere sanata esclusivamente dalla tempestiva costituzione dell’intimato (Cass., Sez. Trib., 19 febbraio 2014, n. 3934)

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento fornisce alcuni utili chiarimenti in ordine ai requisiti di validità delle notifiche eseguite in proprio dal difensore, suggerendo indirettamente l'opportunità di produrre nell'ambito del giudizio il relativo atto autorizzativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza.
Premette la Corte di Cassazione che la notificazione dell'atto processuale compiuta personalmente dall'avvocato, in caso di violazione di uno qualsivoglia dei presupposti stabiliti dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53 – tra cui figura anche la necessaria sussistenza di un'autorizzazione in tal senso da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati cui è iscritto il difensore – è nulla.
Precisa poi la Suprema Corte di Cassazione che trattasi di una nullità che non riguarda un vizio formale, bensì la sussistenza stessa della facoltà dell'avvocato di eseguire la notificazione in proprio e che pertanto la nullità della notifica in tal caso può essere sanata esclusivamente dalla tempestiva costituzione dell'intimato, essendo a tal fine irrilevante l'avvenuta consegna dell'atto.
Aggiunge la Corte di Cassazione che in tali casi la mancata costituzione in giudizio dell'intimato impone al giudice adito di verificare d'ufficio la validità della notificazione mediante diretto esame degli atti di causa e di rilevarne la nullità laddove non venga prodotta in giudizio, nemmeno in copia, l'autorizzazione emessa dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
Nel caso di specie la Suprema Corte di Cassazione rilevava la mancata costituzione dell'amministrazione convenuta e non rinvenendo tra i documenti allegati il provvedimento autorizzativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del foro di appartenenza del difensore che aveva provveduto alla notifica in proprio ne dichiarava la nullità e, data l'impossibilità di sanarla, dichiarava il ricorso inammissibile.
 
a cura di Silvia Ventura