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giurisprudenza

Le accuse del cliente non sono scriminate se non è dimostrata la verità dei fatti contestati (Cass., Sez. V Pen., 25 ottobre 2012, n. 41661)

Con la sentenza in commento, la V Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una pronuncia del Tribunale di Milano con la quale, in riforma della decisione del locale Giudice di Pace, era stata assolta dall’imputazione di diffamazione la cliente di due professionisti, un commercialista e un avvocato, che aveva presentato esposto ai rispettivi Ordini, attribuendo ad entrambi condotte non solo contrarie alla deontologia professionale, ma anche costituenti reato. Secondo la Corte di Cassazione, la sentenza del Tribunale di Milano risultava carente in punto di motivazione, in quanto, ritenute le espressioni usate dalla cliente, per quanto colorite, comunque rientranti nel diritto di critica, si era limitata a definire “in parte vere, in parte valutative e in altra parte controverse” le circostanze di fatto riferite nel suddetto esposto, senza preliminarmente verificarne la verità nel loro complesso. La Corte ha precisato che il requisito della verità, intesa in senso oggettivo, costituisce condizione indefettibile perché possa operare la scriminante del diritto di critica. Ove essa risulti esclusa, l’esimente potrà configurarsi sotto il profilo putativo, purché l’erronea supposizione dell’imputato sia comunque supportata da dati di fatto concreti e tali da giustificare l’erroneo convincimento circa l’esistenza della stessa scriminante.

a cura di Leonardo Cammunci