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giurisprudenza

Patrocinio a spese dello Stato: si considerano i redditi di tutti i conviventi anche non parenti (Cass., Sez. VI Pen., 13 novembre 2012, n. 44121)

La pronuncia in commento riguarda un ricorso avverso una ordinanza di rigetto dell’opposizione ad un provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente denunciava, in particolare, l’errore commesso dal Giudice con il provvedimento di revoca, nel quale si riteneva di dover cumulare il reddito dell’istante con quello della madre della sua convivente – anch’ella in coabitazione – nonostante la stessa non potesse ritenersi “familiare” ex artt. 76 e 92 del d.P.R. 115/2002. Secondo la Cassazione il termine “familiare” di cui all’art. 76 del d.P.R. 309/1990, secondo una interpretazione sistematica, ricomprende tutti coloro che de facto convivono con il soggetto che richieda l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, in quanto anche essi contribuiscono al “menage” familiare. In questo senso depongono sia la rilevanza sociale e giuridica progressivamente riconosciuta alla famiglia “di fatto”, sia la circostanza che, ove il legislatore abbia inteso dare rilevanza allo specifico legame di parentela, ha utilizzato termini inequivocabilmente riferibili a rapporti di consanguineità (ascendente, discendente, coniuge, fratelli o, più in generale, “congiunti”).
a cura di Leonardo Cammunci