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giurisprudenza

Il Giudice non può celebrare l’udienza se l’avvocato della parte offesa ha annunciato un ritardo (Cass., Sez. III Pen., 8 novembre 2013, n. 45190)

Il GIP del Tribunale di Lecco, a seguito dell'opposizione della persona offesa al provvedimento di archiviazione di un procedimento penale, all'esito dell'udienza camerale confermava l'archiviazione. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso, adducendo, tra l'altro, la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Si sosteneva, infatti che il GIP avesse tenuto l'udienza camerale in assenza della persona offesa e del difensore di questa, provvedendo alla nomina di sostituto processuale ex art. 97, co. 4, c.p.p., nonostante fosse stato anticipatamente comunicato dal legale (via telefono e via fax) il previsto ritardo – di 40 minuti, poi di fatto ridottisi a 14 – in conseguenza di un "imprevisto improvviso" della stessa persona offesa. Accogliendo le censure, la Corte di Cassazione ha affermato, con la sentenza in commento, che la necessaria tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio impone al giudice di attendere la presenza della parte che abbia comunicato un "ritardo di dimensioni tollerabili", non configurandosi in questo caso un rinvio, ma una mera "rettifica organizzativa" comportante soltanto una breve procrastinazione dell'udienza all'interno della stessa giornata.

a cura di Leonardo Cammunci