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giurisprudenza

Gli eredi dell’avvocato devono risarcire il danno provocato al cliente nel caso di un inadempimento totale (Cass., Sez. III, 26 febbraio 2013, n. 4781)

Gli eredi dell’avvocato devono risarcire il danno provocato al cliente nel caso di un inadempimento totale (Cass., Sez. III, 26 febbraio 2013, n. 4781).
Nel caso in analisi, un avvocato provocò l’estinzione di un giudizio avente ad oggetto un risarcimento danni da sinistro stradale, per aver notificato l’atto di riassunzione solamente nei confronti del responsabile civile e non anche nei riguardi dell’impresa assicuratrice. Del resto, il professionista commise l’ulteriore errore di non impugnare la sentenza dichiarativa dell’estinzione, omettendo di informare il cliente della possibilità di proporre appello.
Di conseguenza, il cliente agì nei riguardi dello stesso avvocato per ottenere il risarcimento dei danni patiti, salvo poi, a seguito del decesso dello stesso legale, riassumere la causa nei confronti dei suoi eredi; quest’ultimi, tuttavia, proposero a loro volta domanda riconvenzionale per il pagamento delle competenze professionali maturate dallo stesso de cuius sino alla pronuncia di estinzione.
La richiesta degli eredi, non valutata nel giudizio di primo grado, fu accolta dalla Corte di Appello; pertanto, l’ex cliente adì la Corte di Cassazione per vari motivi, ritenendo nello specifico che non avrebbe dovuto corrispondere alcunché agli eredi del de cuius. In particolare, a detta dell’ex cliente, l’irregolare riassunzione effettuata dal defunto avvocato e la mancata impugnazione della stessa sentenza di estinzione avrebbe sostanzialmente annullato l’effetto dell’attività prestata sino a quel momento, con la conseguenza che nulla sarebbe stato dovuto.
La Suprema Corte ha ritenuto condivisibile tale assunto, poiché gli errori commessi dal legale avevano “… prodotto la conseguenza di rendere del tutto inutile l’attività professionale pregressa… e quindi ha posto il professionista in una condizione per cui la sua prestazione, che egli era stato chiamato a svolgere per l’assicurazione di detta tutela, si doveva ritenere totalmente inadempiuta perché risultava non aver prodotto alcune effetto a favore del cliente e ciò sia dal punto di vista del risultato, se l’obbligazione dedotta dal contratto di prestazione d’opera si considerasse di risultato per la non eccessiva difficoltà della vicenda nella quale si è concretato l’errore, sia dal punto di vista della prestazione del mezzo della propria prestazione d’opera, se la si considerasse come obbligazione di mezzi”.
 

a cura di Marco Ferrero