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giurisprudenza

La notifica dell’atto impositivo è valida se la consegna avviene al parente in stato di incapacità naturale (Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2014, n. 5669)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto valida la notifica di una cartella esattoriale effettuata nelle mani di un soggetto in stato di incapacità naturale non palesemente evidente. Più precisamente, il ricorrente aveva sostenuto di non aver avuto conoscenza dell’atto impositivo, in quanto la notifica era avvenuta a mani della moglie convivente che, però, si era dimenticata di consegnarglielo, poiché affetta da “grave forma di ipertensione”. La Suprema Corte, come anticipato, però, non ha ritenuto che tale evento fosse tale da integrare la previsione di cui all’art 139, II comma, c.p.c. Come noto, a mente di tale norma, nel caso in cui il destinatario non venga trovato nella propria abitazione o nel luogo in cui eserciti la propria attività, la notifica è comunque valida quando la consegna avvenga a mani di un familiare o di una persona addetta alla casa e/o all’attività, purché non si tratti di minore di anni 14 o di soggetto “palesemente incapace”. Sotto quest’ultimo aspetto, riguardante la fattispecie in esame, la giurisprudenza di legittimità ha, da un lato, chiarito come l’ufficiale giudiziario si possa limitare ad un esame superficiale delle capacità del consegnatario (cfr. Cass. 352/1979); mentre, dall’altro lato, è stato precisato come la condizione di “mera incapacità naturale, temporanea” non possa integrare di per sé lo stato di “palese incapacità”.(cfr. Cass. 23028/06). La sentenza in commento, dunque, ha ribadito il già consolidato orientamento.

a cura di Marco Ferrero