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giurisprudenza

La qualifica di professionista non è sufficiente ad escludere l’applicazione della disciplina di protezione del Codice del consumo (Cass., Sez. VI, Ord., 12 marzo 2014, n. 5705)

La Suprema Corte affronta nuovamente il tema dell’applicabilità della disciplina del consumo (D.Lgs. 206 del 2005) ai contratti conclusi con professionisti ( art.2229 c.c.) per l’acquisto di beni personali.
La Sentenza in commento, pur ribadendo precedenti indirizzi, contiene un elemento di innovazione nell’aspetto in cui giunge ad applicare la disciplina del Codice del Consumo anche all’Avvocato che, nello stipulare un finanziamento, abbia dichiarato di essere un professionista, dovendosi prevalentemente riguardare nell’individuazione della disciplina l’oggetto dell’obbligazione (acquisto di beni ad uso personale), piuttosto che la qualifica del soggetto che la stipula (libero professionista.avvocato).
 
a cura di Raffaella Bianconi