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giurisprudenza

Sull’assunzione di responsabilità del codifensore (Cass., Sez. VI, Ord., 7 maggio 2012, n. 6847)

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha precisato che l’avvocato domiciliatario deve essere considerato a tutti gli effetti codifensore anche se il suo ruolo si limita a controfirmare un atto materialmente redatto da un collega. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, con la sottoscrizione dell’atto vi è anche l’assunzione di responsabilità in quanto la prestazione professionale non si esaurisce nello svolgimento di singole attività professionali, ma consiste invece nell’assunzione della responsabilità professionale, anche in termini di strategia processuale e di linea difensiva, che da dette attività scaturisce. Se dalla procura a margine dell'atto di citazione l'avvocato viene indicato come codifensore, il fatto che in concreto l'attività prestata sia stata soltanto quella di procuratore domiciliatario non basta a “derubricare" la sua attività. Nel caso di specie la Corte ha ricordato che il professionista benché si sia limitato sottoscrivere atti redatti dalla collega, è stato comunque presente ad alcune udienze. 

a cura di Elisa Martorana