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giurisprudenza

L’assicurazione non manleva l’avvocato se i danni al cliente sono prevedibili al momento di sottoscrivere la polizza (Cass., Sez. III, 22 marzo 2013, n. 7273)

Nel caso in esame, un avvocato si è visto escludere l’operatività della propria assicurazione professionale, in corso, per sinistri avvenuti prima della stipula della stessa polizza, nonostante fosse prevista una specifica clausola c.d. claims made (a richiesta fatta).
Come noto, in forza della clausola claims made, l’assicuratore invece di coprire gli eventi accaduti durante l’efficacia del contratto, si impegna a tenere l’assicurato indenne dalle richieste risarcitorie pervenute durante la durata della polizza, indipendentemente dalla data di verificazione dei sinistri. Si tratta, peraltro, di una clausola che, secondo la giurisprudenza prevalente, configurerebbe un contratto atipico, lecito ai sensi dell’art. 1322, II comma, c.c. (cfr. in senso conforme Cass. Civ. 5624/2005).
In ogni caso, come precisato dalla Suprema Corte, nel caso di specie non si poneva il problema di valutare la legittimità di tale clausola, in quanto l’esclusione della copertura assicurativa era avvenuta per violazione di ulteriori previsioni contrattuali che ponevano all’assicurato l’obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sui rischi eventualmente presenti al momento della sottoscrizione.
In tal senso, la Corte di merito, in modo logico e motivato, aveva osservato come il sinistro non solo fosse avvenuto due anni prima della stipula della polizza, ma soprattutto aveva rilevato come l’assicurato fosse stato già sollecitato da tempo, da parte del cliente poi danneggiato, su un suo possibile errore professionale. Al momento della sottoscrizione della polizza, quindi, l’avvocato era ben consapevole che avrebbe probabilmente subito un’azione per responsabilità professionale; ne consegue che omettendo di riferire tali circostanze all’assicuratore, l’avvocato aveva violato precise previsioni contrattuali.
Ciò detto, comunque, la Corte di Cassazione ha osservato come, anche in assenza di specifiche clausole contrattuali, comunque si sarebbe dovuto escludere l’operatività della polizza in quanto è normativamente previsto che “… in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o con colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore” (in senso conforme, anche se non in ambito di assicurazione professionale, si veda Cass. Civ. 27578/2011; Cass. Civ. 25582/2011).
                                                                                                                                    

a cura di Marco Ferrero