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giurisprudenza

La mancanza di una o più pagine nell’atto notificato rileva soltanto se ne impedisce la comprensione (Cass., Sez. Lav., 23 maggio 2012, n. 8095)

Nel caso de quo, il ricorrente prospettava, tra l’altro, la contraddittorietà ed insufficiente motivazione relativamente alla decisione della Corte di Appello di Napoli, la quale rigettava l’eccezione di nullità di un atto di riassunzione, regolarmente notificato ma mancante di due pagine. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento (Cass., n. 21977/2011, n. 8138/2011, n. 1213/2010), secondo il quale la mancanza di una o più pagine nell’atto processuale regolarmente notificato, può rilevare solo ed esclusivamente se ciò comprometta le garanzie della difesa e del contraddittorio e cioè, nello specifico, se impedisca la comprensione dell’atto. La Corte precisa che resterebbe facoltà della parte rendere rilevante la lacuna testuale, chiedendo termine per integrare le proprie difese e precisando quale concreta lesione sia stata apportata al proprio diritto di difesa, senza che ciò alteri la posizione processuale delle parti.

a cura di Leonardo Cammunci