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giurisprudenza

A rischio di sospensione l’avvocato che comunica a terzi i precedenti penali del proprio assistito (Cass., Sez. Un., 17 settembre 2010, n. 19702)

La Suprema Corte a sezioni unite conferma il principio sancito dall'art. 9 del Codice deontologico sul dovere di riservatezza e segretezza cui l'avvocato è tenuto nei confronti del proprio cliente.
Nel caso in esame il Consiglio dell'Ordine di Venezia aveva applicato la sanzione della sospensione da un anno dall'esercizio della professione per l'avvocato colpevole di aver rivelato a terzi i precedenti penali del proprio assistito. Tale decisione era stata confermata anche dal Consiglio Nazionale Forense.
La Corte a sezioni unite in particolare aggiunge che "pur se ipoteticamente sollevato da ogni incarico, le notizie apprese in veste di difensore non avrebbero mai potuto costituire oggetto di legittima divulgazione"
Quindi rigetta il ricorso compensando le spese di lite.

A cura di Simone Pesucci