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giurisprudenza

Ai fini dell’art. 342 c.p.c., l’atto di appello non deve rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199)

La pronuncia in esame trae origine dall’impugnazione di una sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva rilevato come l’atto di appello in questione non contenesse “una sia pur sintetica disamina e confutazione delle molteplici argomentazioni poste a base della sentenza impugnata” e, pertanto, aveva dichiarato inammissibile il gravame per violazione dell’art. 342 c.p.c.

Pertanto, è stato chiesto alle Sezioni Unite di stabilire se “sia richiesto all’appellante di formulare l’appello con una determinata forma o di ricalcare la gravata decisione ma con un diverso contenuto, ovvero se sia sufficiente, ma almeno necessaria, un’analitica individuazione, in modo chiaro ed esauriente, del quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi in punto di fatto o di diritto che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice“.

Per rispondere al quesito di cui sopra, le Sezioni Unite hanno preliminarmente illustrato le sentenze più rilevanti sul punto e, all’esito di tale excursus, hanno rilevato che la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sui contenuti minimi dell’atto di appello e, in particolare, sulle norme introdotte nel 2012 (ossia le disposizioni di cui agli articoli 342 e 434 c.p.c.) “non ha creato, in effetti, alcun contrasto interpretativo”, eccezion fatta per la sentenza 7 settembre 2016, n. 17712, della Sezione Lavoro, secondo cui, conclusivamente, l’atto di appello dovrebbe essere costituito da una “pars destruens della pronuncia oggetto di reclamo (…) e (…) una par construens, volta ad offrire un progetto alternativo di risoluzione della controversia, attraverso una diversa lettura del materiale di prova acquisito o acquisibile al giudizio“.

Le Sezioni Unite, nella pronuncia in commento, hanno pertanto dato seguito alla giurisprudenza di legittimità prevalente e, infine, affermato il seguente principio: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c. , nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 , vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.

All’applicazione di tale principio, hanno chiarito le Sezioni Unite, consegue che, “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa”.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’atto di appello considerato inammissibile ex art. 342 c.p.c. dalla Corte di Appello di Torino conteneva, invece, tre motivi, ciascuno dei quali si concludeva con “espresso richiamo all’art. 342 c.p.c., indicando di volta in volta quale sia l’obiettivo della censura”.

A riprova della conformità all’art. 342 c.p.c. dell’atto in questione, rilevano le Sezioni Unite che “nelle ultime due pagine dell’appello (…) l’appellante (…) fa un riassunto delle censure e le sintetizza, chiedendo alla Corte di Appello di considerare quattro questioni ai fini della modifica della decisione di primo grado”.

Di qui, l’accoglimento del ricorso.

A cura di Giulio Carano