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giurisprudenza

Ai fini dell’ammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., l’appellante non deve proporre un progetto alternativo di decisione (Cass., Sez. II, Ord., 18 gennaio 2024, n. 1932)

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire un principio già affermato dalle Sezioni Unite in tema di ammissibilità dell’appello.

Nel caso di specie, il giudice di seconde cure aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto perché, a quanto si legge nel provvedimento, “parte appellante non avrebbe individuato le parti del provvedimento che si intendevano impugnare e di cui si chiedeva la modifica, non avrebbe chiaramente indicato «le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto», né precisato «come dovrebbe modularsi il nuovo dispositivo di sentenza» (così nell’ordinanza)”.

Per decidere il ricorso proposto, la Cassazione ha quindi richiamato l’orientamento di cui alla sentenza delle Sezioni Unite, n. 36481/2022, secondo cui l’art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che “l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.

Nel caso di specie, ha osservato la Cassazione, l’atto di appello si componeva sia dell’indicazione delle parti della sentenza che si intendevano censurare, sia delle motivate critiche a tale decisione.

Pertanto, tenuto conto che, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, non occorre la proposta di un progetto alternativo di sentenza, ha accolto il ricorso e cassato il provvedimento impugnato.

A cura di Giulio Carano