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giurisprudenza

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 152 disp. att. c.p.c. l’autocertificazione reddituale resa nell’atto introduttivo del giudizio previdenziale/assistenziale di primo grado esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive del giudizio (Cass., Sez. VI, Ord., 21 settembre 2015, n. 18510)

L'ordinanza in commento risulta interessante soprattutto in quanto permette di conoscere un importante istituto processuale in materia di giudizi previdenziali ed assistenziali.
L'art. 152 disp. att. c.p.c. stabilisce infatti che "nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente (…)".
La Corte di Cassazione precisa, in conformità alla lettera della legge ed a propri precedenti orientamenti, che la dichiarazione del ricorrente effettuata a norma della suddetta disposizione nel ricorso introduttivo il giudizio di primo grado spiega la propria efficacia anche nei successivi gradi di giudizio senza necessità di apposita reiterazione.
Nel caso in esame tale autocertificazione veniva sottoscritta dalla parte nel corpo del ricorso di primo grado e veniva reiterata in appello con la sola firma del difensore. Il giudice di appello rilevava l'inidoneità della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. inserita nel ricorso in appello ma non sottoscritta dalla parte al fine dell'esonero dalle spese di lite e pertanto nel confermare nel merito la decisione di primo grado, condannava l'appellante alla rifusione all'INPS delle spese del giudizio di secondo grado.
Sulla base del suddetto principio di diritto la Corte di Cassazione accoglieva il motivo di ricorso, cassava pertanto la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiarava irripetibili le spese del giudizio di appello.
 
A cura di Silvia Ventura