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giurisprudenza

Al difensore spettano i compensi per la fase decisionale anche nella ipotesi in cui non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica (Cass., Sez. II, Ord., 19 settembre 2023, n. 26483)

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, conferma il proprio orientamento in materia di liquidazione di spese di lite ribadendo che, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, al difensore spettano comunque i compensi per la fase decisionale poiché detta fase, ai sensi dell’art.4 comma 5 lett. d) D.M. 55/2014, comprende lo svolgimento di varie attività tra le quali la precisazione delle conclusioni e l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio.

Nel caso di specie, un avvocato che aveva assistito un richiedente protezione internazionale ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, aveva impugnato il decreto di liquidazione delle sue competenze perché non gli era stato riconosciuto alcun compenso per la fase istruttoria e decisionale. L’opposizione dell’avvocato proposta al presidente del tribunale era stata respinta e, conseguentemente, l’avvocato aveva proposto ricorso per cassazione.

La corte ha evidenziato che tanto l’attività istruttoria quanto l’attività decisionale erano state svolte dal difensore e, conseguentemente, tali fasi dovevano essere liquidate. In particolare, la produzione di un certificato medico attestante le torture subite dal richiedente, trattandosi di produzione documentale decisiva per l’accoglimento della domanda di protezione internazionale, era attività più che sufficiente per giustificarne la liquidazione. Analogamente era altresì dovuta la liquidazione della fase decisionale atteso che la stessa è liquidabile per il solo fatto di precisare le conclusioni in udienza e ricomprendendo l’esame del provvedimento con il quale il giudizio era stato definito.

A cura di Fabio Marongiu