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giurisprudenza

All’avvocato che assiste più parti con la medesima posizione processuale è riconosciuto un unico compenso (Cass., Sez. I, Ord., 11 gennaio 2022, n. 518)

In pendenza di un’opposizione a decreto ingiuntivo svolta da un contraente avverso il proprio istituto assicurativo il giudizio viene riassunto da parte degli eredi dell’assicurato.

Gli eredi risultano vittoriosi nel merito sia in primo grado che in appello; in quest’ultimo giudizio la Corte, liquida al difensore i compensi per ciascuna parte appellata, senza tenere conto della posizione processuale ricoperta da ciascuna delle parti.

L’istituto assicurativo ricorre per cassazione sostenendo la violazione dell’articolo 4, comma 2 DM 55 del 2014 e dell’articolo 91 c.p.c. trattandosi, nel caso di specie, sì di assistenza a più parti ma caratterizzate dall’avere tutte la medesima posizione processuale.

La Corte accoglie il ricorso per il motivo in esame specificando che “in caso di difesa di piu’ parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest’ultimo e’ dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articoli 4 e 8 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, ne’ che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la ratio della disposizione di cui al menzionato articolo 8, comma 1, e’ quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall’articolo 92 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 25803/17)”.

A cura di Sofia Lelmi