Con la sentenza in commento la Cassazione interpreta l’art. 24 del C.D.F., in ordine al conflitto di interessi dell’avvocato, stabilendo che l’avvocato abbia l’obbligo di astenersi dalla prestazione di attività professionale, in quanto possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente, ma che, tuttavia, in applicazione del principio del favor rei, questi non risponda della condotta, allorché si sia adoperato per elidere le conseguenze della condotta incolpata stessa.
A cura di Raffaella Bianconi