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giurisprudenza

Alle Sezioni Unite il contrasto circa le dubbie sorti degli atti precedentemente compiuti dal giudice astenuto o ricusato nel caso in cui sia carente una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione ovvero di ricusazione (Cass., Sez. I Pen., Ord. 30 marzo 2020, n. 10818)

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte torna ad affrontare una dibattuta questione relativa all’efficacia degli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato, delineando i due orientamenti formatisi in merito all’interpretazione dell’art. 42, co. 2 c.p.p.. In particolare un primo orientamento afferma che, in assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia nel provvedimento di accoglimento, la presunzione di inefficacia contenuta nella norma sopra citata deve ritenersi circoscritta ai soli atti a contenuto probatorio compiuti dal giudice astenuto o ricusato. Di tal che tutti gli atti aventi diverso contenuto, mantengono la loro efficacia. Al contrario, un diverso orientamento attribuisce alla predetta presunzione di inefficacia una portata omnicomprensiva, con la conseguenza che tutti gli atti precedentemente compiuti dal giudice astenuto o ricusato devono ritenersi inefficaci. Ciò in quanto la salvezza dei provvedimenti assunti in precedenza verrebbe a porsi in netta contraddizione con l’accertamento della causa che ha portato all’accertamento della causa di astensione o di ricusazione, poiché garantirebbe la permanenza nel procedimento di atti adottati da un giudice la cui imparzialità è messa in discussione. Nel caso di specie l’assenza di indicazioni espresse circa il mantenimento degli effetti del decreto che dispone il giudizio, nel corpo della decisione del giudice della ricusazione, diviene aspetto che rende rilevante il descritto contrasto interpretativo, non potendo esservi dubbi sulla natura non probatoria dell’atto in questione e pertanto l’adesione all’uno o all’altro orientamento giurisprudenziale porterebbe a conclusioni tra loro opposte. Per tale ragione i ricorsi vengono rimessi alle Sezioni Uniti ai fini della risoluzione del contrasto giurisprudenziale venutosi a creare.

 

 

 

A cura di Elena Borsotti