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giurisprudenza

Ancora sul caso Amica Card: il Consiglio di Stato conferma che il CNF ha ottemperato tempestivamente al provvedimento dell’AGCM eliminando le norme deontologiche che ponevano limitazioni alla pubblicità tramite piattaforme internet (Cons. St., Sez. VI, 30 aprile 2020, n. 2764)

La sentenza in oggetto conclude il lungo iter giudiziario che ha visto contrapposti il CNF e l’AGCM in relazione al caso “Amica Card”.

Nel 2014, infatti, l’AGCM aveva sanzionato il CNF per aver: a) pubblicato sul proprio sito internet una circolare (n. 22-C/2006) con la quale, nonostante l’intervenuta liberalizzazione legislativa, stigmatizzava quale illecito disciplinare la richiesta da parte degli avvocati di compensi inferiori ai minimi tariffari; e b) reso un parere (n. 48/2012) con il quale dichiarava deontologicamente illecito il ricorso da parte degli avvocati alla piattaforma internet “Amica Card”, che consentiva di offrire le proprie prestazioni tramite internet a prezzi scontati in violazione, secondo il CNF, dell’art. 19 del codice deontologico che vieta l’accaparramento della clientela.

Tale provvedimento dell’AGCM, impugnato dal CNF dinanzi al Giudice Amministrativo, è stato dapprima parzialmente annullato dal TAR Lazio (nella parte relativa al parere n. 48/2012 sul caso Amica Card) e poi, al contrario, integralmente confermato in sede di appello dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto che l’AGCM avesse legittimamente sanzionato la condotta anticoncorrenziale del CNF in quanto, sotto il primo profilo, la vincolatività dei minimi tariffari era stata abrogata ex lege e, sotto il secondo profilo, non apparivano giustificate le limitazioni alle possibilità di offrire le prestazioni professionali tramite internet contenute nel parere del CNF.

Nel corso di quel giudizio l’AGCM ha peraltro nuovamente sanzionato, in misura particolarmente pesante, il CNF  per la pretesa mancata ottemperanza al suo precedente provvedimento, in quanto, secondo l’Autorità Garante, lo stesso CNF non avrebbe revocato il proprio parere contenente le restrizioni all’utilizzo della piattaforma internet Amica Card, dando così seguito al proprio comportamento anticoncorrenziale.

Si arriva così alla sentenza in oggetto che, confermando quanto già deciso dal TAR in primo grado, dichiara illegittimo questo secondo provvedimento dell’AGCM e conseguentemente annulla la relativa ingente sanzione a carico del CNF in ragione sia di alcuni vizi formali e procedurali sia del fatto che, sul piano sostanziale, il CNF aveva invece ottemperato tempestivamente al primo provvedimento dell’AGCM.

Come riconosciuto dal Consiglio di Stato, infatti, il CNF all’esito del giudizio definito con la precedente sentenza dello stesso Giudice Amministrativo aveva provveduto nella prima adunanza utile a revocare espressamente il parere oggetto del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, non potendosi peraltro addebitare allo stesso CNF alcun ritardo in tale adempimento, visto che la sentenza di primo grado era stata al riguardo favorevole ed aveva annullato la sanzione.

Inoltre, lo stesso CNF in occasione della medesima adunanza aveva avviato anche la modifica dell’art. 35 del (nuovo) codice deontologico forense, per evitare qualsiasi dubbio sull’ammissibilità del ricorso a mezzi informatici e telematici di diffusione dell’informazione pubblicitaria, abrogando ex tunc i commi 9 e 10 dell’art. 35, che ponevano alcuni limiti alla pubblicità tramite siti internet e potevano interpretarsi come in contrasto con i principi concorrenziali affermati dall’AGCM e dal Consiglio di Stato all’esito del primo giudizio.

Si può quindi affermare, in estrema sintesi, che il CNF ha ottemperato tempestivamente al provvedimento dell’AGCM del 2014 e che pertanto l’attuale ordinamento deontologico non contiene più quelle disposizioni censurate dall’AGCM che, limitando la possibilità di accedere alle piattaforme pubblicitarie su internet, costituivano una illecita restrizione della libera concorrenza.

 

A cura di Giovanni Taddei Elmi