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giurisprudenza

Assolto l’avvocato che induce l’anziano a revocare l’amministratore di sostegno (Cass., Sez. II Pen, 15 dicembre 2022, n. 47473)

La Corte di Appello di Torino aveva condannato il ricorrente in cassazione per circonvenzione di incapace per aver indotto – in concorso ad altri due soggetti – un anziano a farsi conferire procura per chiedere la Tribunale la revoca dell’amministratore di sostegno nominato.

Sosteneva il ricorrente che per l’integrazione del reato di circonvenzione di incapace fossero carenti sia il danno che il profitto. In particolare, a dire del ricorrente, la presentazione di ricorso volto alla revoca dell’AdS non è condotta di per sé dannosa degli interessi dell’amministrato in quanto la decisione circa la revoca è sottoposta sempre al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e non produce alcun profitto in quanto il compenso al legale, se proporzionato, costituisce la sola remunerazione per l’attività svolta.

La Cassazione accoglie il ricorso relativamente al suddetto motivo ricordando che il reato di circonvenzione di incapace, pur essendo un reato di pericolo, necessita, per la sua integrazione, dell’individuazione del presunto pericolo di danno. Nel caso di specie non è stato individuato il pericolo di danno che avrebbe generato l’induzione a firmare la procura, funzionale a chiedere la revoca dell’amministratore di sostegno, tenuto conto che l’esito del procedimento dipende dalla valutazione del Giudice (che, tra l’altro, aveva poi confermato l’amministratore).

La sentenza della Corte di Appello viene quindi, per questo specifico capo, annullata senza rinvio.

A cura di Sofia Lelmi