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giurisprudenza

Astensione degli avvocati nei processi con detenuti: incostituzionale la norma che rimanda al codice di autoregolamentazione (Corte Cost., 27 luglio 2018, n. 180)

Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con le ordinanze del 23 maggio e del 13 giugno 2017 emesse nel corso dello stesso procedimento penale, ha sollevato in via incidentale di fronte alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis della legge n. 146 del 1990 contenente le “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”.
La questione sottoposta al giudizio della Corte in riferimento agli artt. 1,3,13,24,27,70,97,102 e 111 della Costituzione, riguardava la disposizione di legge della suddetta disciplina sulle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali che rinviando al codice di autoregolamentazione consentiva – seppur nel rispetto di particolari garanzie – l’astensione degli avvocati dalle udienze nei processi con imputati sottoposti a custodia cautelare. In particolare l’articolo 4, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione dispone che il processo non può fermarsi se, malgrado l’astensione dell’avvocato, l’imputato in custodia cautelare chieda espressamente che si proceda nel giudizio. Viceversa nell’ipotesi di mancata opposizione dell’imputato, i termini di custodia cautelare vengono sospesi, con il conseguente prolungamento del periodo di restrizione della libertà personale dell’imputato.
La pronuncia in esame, ponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza (sentenza n 171 del 1996) ha riconosciuto come sebbene “l’astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori sia manifestazione incisiva della dinamica associativa volta alla tutela di questa forma di lavoro autonomo” è pur sempre necessario effettuare un bilanciamento di fronte ai valori costituzionali primari di volta in volta richiamati.
Ed è proprio in ragione della tutela della libertà personale quale valore primario inviolabile che i giudici della Corte Costituzionale nella sentenza n.180 del 2018, richiamando il comma V dell’art. 13 della Costituzione, hanno dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 2-bis, nella parte in cui ha consentito ad una fonte subprimaria (codice di autoregolamentazione) di produrre effetti diretti sui termini di custodia cautelare, ponendosi in evidente contrasto con il fondamentale principio di riserva di legge.

A cura di Brando Mazzolai