Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte interviene a chiarire un delicato tema quale quello del diritto alla restituzione dei contributi versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense dell’avvocato cancellato dalla stessa cassa di previdenza per incompatibilità con l’esercizio della professione. Nel caso di specie il giudice di primo grado aveva condannato la Cassa al rimborso del contributo integrativo versato nel periodo nel quale l’avvocato richiedente era stato cancellato dalla stessa per incompatibilità nell’esercizio della professione. Quest’ultima, soccombente in primo grado, impugnava la predetta decisione dinanzi alla competente Corte d’Appello, la quale tuttavia rigettava il ricorso, confermando la sentenza di primo grado. Investita dunque della vicenda, con l’ordinanza in commento la Corte di legittimità conferma la ripetibilità da parte dell’avvocato contribuente dei contributi soggettivi e di maternità, dovendo invece escludere il diritto alla restituzione dei contributi integrativi. Ciò in coerenza con la funzione dei predetti contributi, diretti al finanziamento della previdenza di categoria ed espressione di un dovere di solidarietà nell’ambito della categoria professionale. Viene dunque affermato il seguente principio di diritto: “in caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza della funzione solidaristica degli stessi” ed in applicazione dello stesso viene accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e decisa la causa nel merito ex art. 384 c.p.c..
A cura di Elena Borsotti