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giurisprudenza

Azione per il pagamento dei compensi professionali dell’avvocato: competenza funzionale e rilevabilità d’ufficio (Cass., Sez. VI, Ord., 2 novembre 2022, n. 32216)

L’ordinanza in esame trae origine da una domanda di pagamento di compensi professionali, proposta da un avvocato, per attività prestata in parte in un processo civile ed in parte in un processo tributario, entrambi articolati su più gradi.

Il Tribunale adito aveva affermato la propria incompetenza in favore della Corte di Appello territorialmente competente, quale ultimo giudice ad aver conosciuto la causa presupposta.

L’avvocato istante ha pertanto proposto regolamento di competenza, facendo valere, tra l’altro:

– che l’incompetenza sarebbe stata rilevata oltre la prima udienza e, quindi, tardivamente;

– la natura inderogabile del foro del consumatore.

Sotto il primo profilo, la Corte di Cassazione ha richiamato propri precedenti e ribadito che l’incompetenza ex art. 38 c.p.c. deve essere rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza (mentre, nel caso di specie, era stata rilevata dal Tribunale solo con ordinanza conclusiva del giudizio).

Sotto il secondo profilo, la Corte ha ribadito che il cliente, nei rapporti con l’avvocato (se a questi si rivolge come persona fisica), riveste la qualità di consumatore e che, pertanto, prevale la disposizione dell’art. 33, secondo comma, lettera u) del d. lgs. 206/2005. Pertanto, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento delle competenze professionali dell’avvocato, sussiste la competenza funzionale del cd. foro del consumatore, da individuarsi con riferimento alla residenza o domicilio effettivo del cliente-persona fisica.

A cura di Giulio Carano