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giurisprudenza

Censurato l’avvocato che in comparsa conclusionale, al fine di ottenere una condanna alle spese più mite per il cliente, attesta il falso (Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2019, n. 33373)

Con la sentenza in esame le Sezioni Unite, chiamate a decidere il ricorso proposto da un’avvocata avverso la sentenza pronunciata dal C.N.F. con la quale era stata sanzionata con la censura per aver esposto in comparsa conclusionale una circostanza non veritiera, ribadisce che non è possibile al giudice di legittimità sindacare il merito delle valutazioni del giudice disciplinare se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

La ricorrente, inoltre, ha sostenuto l’assenza di un potere disciplinare del C.O.A. in favore dei Consigli distrettuali di disciplina a seguito della nuova disciplina della L. 247/2012. Le Sezioni Unite, secondo il principio generale tempus regit actum, affermano la competenza del C.O.A. atteso che la decisione era stata adottata prima del 01/01/2015 e, dunque, il C.O.A. avrebbe dovuto provvedere anche alla stesura della decisione non rilevando la circostanza che la stessa sia stata depositata successivamente a 01/01/2015.

A cura di Fabio Marongiu