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giurisprudenza

Commette appropriazione indebita l’avvocato che trattiene le somme liquidate in favore del cliente anche per l’equivalente del proprio compenso professionale (Cass., Sez. II, Pen., Sent., 1 settembre 2021, n. 32587)

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso presentato da un legale condannato con doppia conforme per appropriazione indebita ai danni dell’assistito.

Il ricorrente aveva incassato per conto del proprio cliente la somma di Euro 380.000,00 liquidata da un’assicurazione.

Tra i vari motivi di impugnazione il legale sosteneva che la sentenza di condanna emessa non avesse debitamente tenuto in considerazione la circostanza che parte della somma sarebbe stata trattenuta per il pagamento delle competenze professionali e per il rimborso delle spese sostenute.

La Corte rilevava, tuttavia, come la pronuncia della Corte di Appello fosse ineccepibile sotto il profilo argomentativo tenuto conto che il credito professionale vantato non poteva essere ritenuto pacifico ed incontestato e quindi privo dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità che ne avrebbero consentito la riscossione ed eventualmente l’esercizio del diritto di ritenzione; sul medesimo punto rilevava inoltre la Corte che i giudici del merito avevano sottolineato anche l’assenza di prova di un accordo sui compensi, anche in virtù del fatto che la fattura fosse stata inviata successivamente all’appropriazione delle somme.

Come premesso, il ricorso viene, in ogni caso, ritenuto inammissibile in quanto basato su una semplice ritrasposizione delle censure già mosse in sede di appello e compiutamente esaminate dalla Corte di merito, risolvendosi, quindi, in motivi soltanto apparenti e non specifici.

A cura di Sofia Lelmi