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giurisprudenza

Commette esercizio abusivo della professione forense l’Avvocato che partecipa ad un’udienza durante il periodo di sospensione dall’esercizio della professione, precedentemente adottato nei suoi confronti con provvedimento disciplinare (Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 27 giugno 2022, n. 24750)

Il giudizio di Cassazione in esame prende le mosse da un procedimento penale promosso nei confronti di un Avvocato che aveva esercitato la professione, sebbene fosse stato precedentemente attinto da un provvedimento disciplinare di sospensione dall’esercizio della professione per anni uno.

Il professionista veniva quindi condannato sia in primo grado che nel grado d’appello (c.d. doppia conforme) per i reati di cui agli artt. 348 e 380 c.p.

Il seguente ricorso in Cassazione fatto dal professionista veniva dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese nel giudizio di merito in entrambi i gradi di giudizio.

La Corte, così, ricorda che costituisce consolidato principio quello secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, come nel caso di specie, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda alla precedente per formare un unico corpo argomentativo organico al quale riferirsi per valutare la completezza e congruità della motivazione.

E’ altresì consolidato l’indirizzo interpretativo che destina all’inammissibilità i ricorsi i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi essere considerati non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 23014 del 29/04/2021).

Nei gradi di merito, per altro, ad avviso della Corte era risultata incontestabile la consapevole violazione del divieto di esercitare l’attività forense nel periodo di sospensione, riscontrabile nella partecipazione all’udienza di precisazione delle conclusioni, ed altrettanto incontestabile la ripetuta violazione dell’obbligo di curare gli interessi della cliente non solo mediante plurime omissioni (quali la rinuncia al termine per il deposito delle memorie istruttorie ed il mancato deposito della comparsa conclusionale), ma persino mentendole ripetutamente sul reale andamento del giudizio.

A cura di Devis Baldi

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Allegato:
24750-2022