Il procedimento di Cassazione in esame nasceva da una “doppia conforme” in sede penale con la quale l’imputato era stato condannato per esercizio abusivo della professione forense (art. 348 c.p.) e per il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), in quanto sprovvisto del titolo professionale di cui si era avvalso, essendo soltanto in possesso del titolo di Abogado.
La Suprema Corte di Legittimità, interpellata in sede di ultimo gravame, decideva quanto segue.
Rientra nella condotta prevista e punita dall’art. 348 c.p. anche l’esercizio delle attività relative alla composizione stragiudiziale della lite effettuata nelle more di un procedimento giudiziario, in conformità al principio secondo il quale risponde del delitto di esercizio abusivo della professione di Avvocato colui che, senza essere iscritto all’albo, ponga in essere un qualunque atto idoneo ad incidere sulla progressione del procedimento, in rappresentanza dell’interessato (Cass. Pen. Sez. 6, n. 47675 del 30/10/2023).
Inoltre, il reato di cui all’art. 494 c.p. non può ritenersi assorbito in quello di cui all’art. 348 c.p., attesa la mancanza di un rapporto di specialità tra i due.
Infatti, l’interesse tutelato dal reato di cui all’art. 348 c.p. a che l’esercizio di determinate professioni sia consentito unicamente a chi è in possesso della prescritta abilitazione, ha carattere generale, onde la sua lesione riguarda in via diretta e immediata la pubblica amministrazione, mentre solo di riflesso tocca gli interessi cosiddetti professionali, cioè particolari; laddove, la falsa attribuzione della qualità di esercente una professione integra il reato di sostituzione di persona atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica (Cass. Pen. Sez. 2, n. 30229 del 05/06/2014); inoltre, per il reato di cui all’art. 494 cod. pen., è previsto il quid pluris della volontà di perseguimento della finalità lucrativa realizzata, nel caso in esame, provato dalla riscossione, a titolo di onorario, dei duemila Euro e dalla promessa di altri diecimila Euro al momento della definizione stragiudiziale della causa.
A cura di Devis Baldi