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giurisprudenza

Compensi Avvocato: ai fini della liquidazione degli onorari di difesa a carico del cliente, il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore (Cass. Civ., Sez. II, Ord., 27 dicembre 2022, n. 37824)

La vicenda in esame trae origine da un’opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’Avvocato per il pagamento dei propri compensi, chiesti per l’assistenza alla procedura di mediazione obbligatoria e alla redazione di un atto di citazione, non successivamente notificato, riguardante una richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica.

Il Tribunale respingeva la domanda avanzata dal professionista affermando che la causa in cui era stato svolto il patrocinio era di valore indeterminabile medio e che, in applicazione dei parametri tabellari, competeva all’Avvocato un importo addirittura inferiore all’acconto già percepito, considerate la complessità della controversia e l’entità dell’impegno profuso dal ricorrente.

Proponeva ricorso per cassazione il professionista lamentando, tra gli altri, che il giudice di merito avesse immotivatamente ritenuto che la causa fosse di valore indeterminabile medio, senza tener conto della complessità dell’attività svolta, risultante anche dalle perizie mediche acquisite, oltre che del valore dichiarato dal difensore in sede di mediazione e al momento della presentazione del parere di congruità della parcella, pari ad Euro 520.000,00.

La Corte di Cassazione accoglieva le doglianze del professionista rilevando, anzitutto, che la pronuncia impugnata aveva stabilito che la controversia in cui il ricorrente aveva svolto attività professionale fosse di valore indeterminabile medio, tuttavia senza minimamente dar conto delle ragioni di tale soluzione.

Ricordava quindi la Corte che ai fini della liquidazione degli onorari di difesa a carico del cliente, il valore della causa si determina in base alle norme del Codice di procedura civile concernenti la competenza per valore, avendo riguardo all’oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite.

Inoltre, richiamando numerosi precedenti di legittimità conformi, la Corte di Cassazione ammoniva il giudice di prime cure ricordando che egli “deve verificare, di volta in volta, l’attività difensiva che il legale abbia svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all’effettivo valore della controversia, perchè, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata (Cass. S.U. 19014/2001). Occorre – in definitiva – adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione in relazione alla concreta valenza economica della controversia (Cass. 7627/2019; Cass. 18507/2018; Cass. 14691/2015; Cass. 7807/2013; Cass. 23809/2012; Cass. 1805/2012; Cass. 3996/2010)”.

A cura di Devis Baldi