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giurisprudenza

Compensi avvocato: l’omesso invio della richiesta di pagamento all’ente previdenziale esclude il diritto di agire in executivis (Cass., Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 4688)

La pronuncia in esame trae origine da una azione esecutiva, avviata da un avvocato nei confronti di un ente previdenziale (INPS), volta ad ottenere il pagamento dei propri compensi, come liquidati in sede giudiziale.

La corte territoriale aveva escluso il diritto del procuratore ad ottenere il pagamento forzato della somma in questione per difetto di preventiva presentazione della richiesta di pagamento e, conseguentemente, per mancato decorso del termine di 120 giorni, come previsto dall’art. 35, comma 35-quinquies, D.L. 04/07/2006, n. 223 (comma aggiunto dall’art. 38, comma 1, lett. c), D.L. 06/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/07/2011, n. 111).

La sentenza impugnata ha fatto richiamo alla norma summenzionata sul presupposto che essa trovi applicazione anche in caso di titoli esecutivi formatisi prima dell’entrata in vigore della stessa.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’avvocato, affermando il seguente principio di diritto: “L’art. 35, comma 35-quinquies, D.L. 04/07/2006, n. 223 (comma aggiunto dall’art. 38, comma 1, lett. c), D.L. 06/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15/07/2011, n. 111) – che subordina la notificazione del titolo esecutivo e la promozione di azioni esecutive nei confronti degli enti previdenziali alla condizione che sia spirato il termine di centoventi giorni decorrente dalla ricezione della prescritta richiesta stragiudiziale di pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore di procuratori legalmente costituiti – trova applicazione anche in relazione ai titoli esecutivi formati anteriormente all’entrata in vigore della norma; ne consegue che, prima di notificare il titolo esecutivo o di procedere in executivis o anche solo di minacciare col precetto l’inizio dell’azione esecutiva, il creditore di dette somme è tenuto ad attendere lo spirare del termine di centoventi giorni decorrente dalla ricezione, da parte dell’ente previdenziale, della richiesta di pagamento, la quale va formulata con raccomandata con avviso di ritorno o posta elettronica certificata e deve contenere gli estremi del conto corrente bancario per l’accredito”.

A cura di Giulio Carano