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giurisprudenza

Compenso avvocato: il forum contractus può essere applicato solo in caso di attività difensiva di natura giudiziale o stragiudiziale (Cass., Sez. VI, Ord., 11 gennaio 2022, n. 567)

Un avvocato otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico per i compensi professionali conseguenti alla sua partecipazione ad una commissione di esperti incaricata di valutare le domande di partecipazione a un bando dello stesso Ministero. Il Ministero si opponeva e, in appello, otteneva la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito in primo grado – nella cui circoscrizione l’avvocato aveva il proprio domicilio e l’iscrizione all’albo – in favore del Tribunale di Roma, sede del Ministero e luogo in cui l’obbligazione era sorta e doveva essere eseguita.

La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul regolamento di competenza, confermava quanto disposto dalla Corte d’Appello, ricordando che la possibilità per il legale di individuare come foro competente per il recupero dei crediti professionali quello di iscrizione all’albo, è prevista solo in caso di attività di tipo stragiudiziale o giudiziale connessa a un mandato professionale.

A cura di Leonardo Cammunci