Il presente giudizio ha visto opposte Cassa Forense, da un lato, e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, dall’altro.
Cassa Forense aveva infatti ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti di Equitalia (oggi ADER) per il mancato pagamento dei ruoli relativi alla posizione previdenziale degli anni 1996, 1998 e 1999 (quest’ultimo limitatamente ai mesi gennaio-febbraio) emessi a seguito del mancato pagamento da parte dei professionisti iscritti alla citata Cassa previdenziale.
La domanda si fondava sul c.d. meccanismo del “non riscosso come riscosso”: infatti, ai sensi dell’art. 32, comma terzo, D.P.R. 43/1988, poi abrogato dal D.Lgs. n. 37/1999, la consegna dei ruoli faceva divenire il concessionario addetto alla riscossione debitore dell’intero ammontare delle somme iscritte negli stessi, che dovevano essere dallo stesso versate alla Cassa alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse.
Il concessionario aveva quindi l’obbligo di anticipare alla Cassa il gettito delle procedure di riscossione, con possibilità, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 77 D.P.R. 43/1988, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla Cassa o compensandolo con gli altri importi da anticipare) solo ove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell’esazione (c.d. “diritto al discarico” o “sistema del discarico”).
Equitalia (ADER) opponeva il Decreto Ingiuntivo emesso nei propri confronti ma risultava soccombente; otteneva invece l’accoglimento delle proprie ragioni in sede di gravame avanti la Corte D’Appello di Roma la quale osservava che nella vicenda trovavano applicazione le disposizioni della L. 228/12, sopravvenuta nelle more del giudizio, prevedenti l’annullamento delle quote e il discarico dell’agente per la riscossione di tutti i ruoli precedenti il 31.12.1999, inclusi quelli oggetto di ingiunzione.
Ricorreva quindi in Cassazione la Cassa Forense la quale, in disparte i restanti plurimi motivi dichiarati inammissibili ed infondati, si vedeva accogliere il seguente motivo di ricorso:
Cassa Forense lamentava che la Corte d’Appello nell’applicazione della L. 228/2012 (“Legge di stabilità 2013”) erroneamente avesse implicitamente ritenuto che tutti i ruoli, per i quali aveva agito la Cassa, ricadessero nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 37/1999 e, quindi, l’abrogazione della regola del “non riscosso come riscosso” disposta dall’art. 32 D.P.R. 43/1988 valesse anche per i ruoli domandati all’interno della procedura monitoria. L’eliminazione dell’obbligo di anticipazione, però, riguardava solo gli importi iscritti in detti ruoli per i quali non erano ancora scadute le rate di versamento. Se la Corte d’Appello avesse tenuto in considerazione quanto previsto dalla disciplina transitoria, non avrebbe potuto che confermare il decreto ingiuntivo, quantomeno per gli importi per i quali, a partire dal 26.2.1999, data di entrata in vigore del D.Lgs. 37/1999, erano già scaduti i termini per i pagamenti.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha ricordato che l’art. 2, comma primo, D.Lgs. 37/1999 ha previsto: “È abrogato l’articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altra disposizione che impone ai concessionari della riscossione, di cui al medesimo decreto, l’obbligo del non riscosso come riscosso”. Il comma secondo dell’art. 2 ha stabilito che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i concessionari non sono tenuti ad effettuare i versamenti non scaduti conseguenti all’obbligo del non riscosso come riscosso relativi ai ruoli ad essi consegnati prima di tale data”.
Il D.Lgs. 37/1999 tuttavia è entrato in vigore il 26.2.1999, pertanto l’art. 2 non ha determinato il venir meno a carico dei concessionari dell’obbligo di anticipo (principio del “non riscosso come riscosso”) dell’importo dei ruoli, per i quali alla data di entrata in vigore fossero già scaduti i termini di versamento e del corrispondente diritto della Cassa di riceverne l’ammontare. Su tale diritto, infatti, non ha inciso l’annullamento dei ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999 previsto dall’art. 1 L. 228/2012, per essere stato ripetutamente affermato dalla stessa Corte di legittimità con riferimento a diritti di credito vantati in relazione all'”obbligo del non riscosso per riscosso” che il D.Lgs. 37/1999 non ha disposto per il passato, né in tal senso è intervenuta la legge n. 228/2012 (v. Cass., sez. III, 19 giugno 2020, n. 11972; Cass., sez. III, 20 novembre 2020, n. 26531; Cass., sez. III, 23 agosto 2023, n. 25068).
La Corte d’Appello, invece, nel ritenere che la sopravvenienza della L. 228/2012 avesse determinato l’annullamento delle quote e il discarico dell’agente della riscossione di tutti i ruoli precedenti il 31.12.1999, non si è attenuta al su indicato principio di diritto. Conseguentemente, con riguardo ai ruoli resi esecutivi e consegnati al concessionario prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 37/1999, per i quali fossero scaduti i termini di versamento di cui all’art. 72 D.P.R. 43/1988, si tratta di accertare in concreto se ed in quale misura il concessionario abbia, o no, riversato alla ricorrente l’anticipo dovuto. Circostanza che la Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso di Cassa Forense, ha rimesso alla nuova valutazione di merito della Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
A cura di Devis Baldi