Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Condanna alle spese: in caso di omessa indicazione le spese generali sono comunque dovute nella misura del 15% (Cass. Sez. VI, Ord., 11 luglio 2022, n. 21848)

Con la pronuncia in commento la Cassazione ripercorre il proprio orientamento in materia di condanna alle spese anche con riferimento alle spese generali.

Il ricorrente lamentava che la condanna alle spese liquidate in suo favore contenuta nella pronuncia del giudice di appello e relativa sia al primo che al secondo grado di giudizio fosse stata emessa in violazione di legge perché al di sotto dei valori indicati nel DM 55/2014.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso ribadendo i seguenti principi:

  • in tema di liquidazione delle spese il giudice ha il potere discrezionale di condannare il soccombente ad un valore compreso tra il minimo ed il massimo, tuttavia, qualora il giudice ritenga di ridurre o aumentare gli importi oltre I valori minimi e massimi deve argomentare le ragioni dello scostamento;
  • se il provvedimento giudiziale di liquidazione non contiene una statuizione espressa in tema di spese generali o non ne è stata precisata la diversa percentuale, queste si considerano comunque dovute nella misura massima del 15%; l’eventuale riduzione dovrebbe essere oggetto di specifica motivazione;
  • se il provvedimento giudiziale contiene la condanna alle spese ma alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la condanna è da intendersi estesa anche alla restituzione di tale somma.

A cura di Sofia Lelmi