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giurisprudenza

Condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c. anche in ipotesi di invalidità della procura alle liti allegata al ricorso per Cassazione (Cass., Sez. III, Ord., 11 ottobre 2018, n. 25177)

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione è tornata sui presupposti per la condanna della parte ex art. 96, ult. comma, c.p.c.

Senza entrare nel merito dei motivi di ricorso proposti, la Suprema Corte ha affrontato d’ufficio la questione della regolarità della procura speciale allegata al ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 369, comma 2, n. 3 c.p.c.

Nel caso di specie, rileva la Corte, la procura alle liti conferita al legale del ricorrente era stata rilasciata con riferimento ad “ogni fase e grado, anche nelle fasi dell’esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare ed in sede di gravame“, ma non riportava alcun riferimento alla specifica controversia per cui era stata rilasciata né al giudizio di legittimità.

Pertanto, inferisce la Cassazione, “le espressioni contenute nella procura allegata risultano incompatibili con la volontà consapevole del ricorrente di conferire al difensore lo speciale mandato per questo giudizio di legittimità, con conseguente violazione degli artt. 83 e 365 cpc (…) In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”.

Alla luce della pronuncia di inammissibilità nei termini suddetti, la Corte ha altresì condannato d’ufficio il ricorrente per lite temeraria ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, c.p.c.

Ciò in quanto, ricorda la Cassazione richiamando un proprio precedente, “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente ( Cass. 27623/2017) e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione”.

Da ciò, si legge nel provvedimento in commento, deriva che il vizio della procura riscontrato nel caso di specie, “oltre a determinare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso , non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti ( cfr. art. 6 CEDU ) e, dall’altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo ( art. 111 Cost. ) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l’osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto”.

Secondo la Corte, quindi, l’aver proposto ricorso per Cassazione in carenza di una valida procura alle liti, è fattispecie passibile di condanna ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, c.p.c. al pari delle ipotesi di proposizione del ricorso (i) del tutto privo di autosufficienza, o (ii) basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o (iii) “come nel caso di specie, non osservante da tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l’ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità”.

A cura di Giulio Carano