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giurisprudenza

Condannato per patrocinio infedele l’avvocato che non informando il cliente gli cagiona un nocumento (Cass., Sez. II Pen., 12 maggio 2009, n. 20066)

La condotta dell’avvocato che non informa il proprio cliente dell’esito negativo di un ricorso può cagionare a quest’ultimo un nocumento. In tal caso, si configura il reato di patrocinio infedele.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza in commento, si è pronunciata nel procedimento instaurato nei confronti di un avvocato condannato dai giudici del merito per il reato di truffa (art. 640 c.p.) aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 c.p. e per quello di patrocinio infedele (art. 380 c.p.). Il legale si era fatto consegnare dal proprio assistito una somma di denaro al fine di costituire un deposito cauzionale per ottenere la cancellazione di un’ipoteca; poi, però, non solo non effettuava il deposito (esibendo tuttavia un documento atto a dimostrare l’avvenuta estinzione) ma non informava il cliente del rigetto del ricorso ex art. art. 700 c.p.c. successivamente presentato per dimostrare che la mancata estinzione dell’ipoteca dipendeva da inadempimento altrui.
Il Supremo Collegio ha statuito che la suddetta condotta integra (anche) la fattispecie prevista dall’art. 380 c.p., poiché ne ricorrono tutti gli elementi costitutivi: l’infedeltà ai doveri professionali realizzata – come vuole l’interpretazione giurisprudenziale strettamente letterale della norma – in “pendenza di un procedimento” dinanzi all’Autorità giudiziaria; il conseguente nocumento agli interessi della parte assistita.
Ed invero, la Corte, da un lato, ha chiarito che, nel caso de quo, la condotta infedele è stata posta in essere anche nella fase processuale in senso stretto e, cioè, in pendenza del procedimento d’urgenza, quando l’avvocato ha taciuto al cliente l’esito negativo del ricorso ex art 700 c.p.c.. Dall’altro lato, ha ritenuto il Supremo Collegio che “la mancata restituzione della somma di denaro”, la “mancata possibilità di impugnare il provvedimento” di rigetto e il “danno di immagine” nei confronti del soggetto a cui il cliente dell’imputato aveva assicurato la cancellazione dell’ipoteca costituiscono per la parte assistita quel nocumento, derivante dalla condotta di omessa informazione, che rappresenta l’evento del reato richiesto dall’art. 380 c.p.

Avv. Graziella Sarno