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giurisprudenza

Conflitto di interessi e ruoli istituzionali degli avvocati (Cass., Sez. Un., 26 settembre 2025, n. 26270).

Con a pronuncia in commento le sezioni unite della Corte di Cassazione offrono indicazioni importanti in materia disciplinare e, nello specifico, in ordine alla fattispecie del conflitto di interessi di cui all’art. 24 del Codice Deontologico.
Nel caso di specie l’avvocato ricorrente,  all’epoca dei fatti Segretario del COA cui era iscritto e Consigliere Anziano e Responsabile dei procedimenti di iscrizione nella Sezione Speciale Avvocati Stabiliti, impugnava dinanzi al Consiglio Nazionale Forense la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense che ne aveva accertato la responsabilità disciplinare e gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un anno, sanzione poi confermata dal Consiglio Nazionale Forense.
Al predetto avvocato veniva imputata la violazione degli articoli 4 (volontarietà dell’azione), 6 (dovere di evitare incompatibilità), art. 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), art. 19 (doveri di lealtà e correttezza verso le istituzioni forensi), art. 24 (conflitto di interessi) del Codice Deontologico Forense:
1) per avere, nella qualità di Segretario del COA cui era iscritto, Consigliere Anziano e Responsabile dei procedimenti di iscrizione nella Sezione Speciale Avvocati Stabiliti, indotto il Consiglio a deliberare l’iscrizione di oltre duecento avocat rumeni con titolo abilitante rilasciato dalla cd. “Struttura B. nonostante la consapevolezza dell’illegittimità della procedura, derivantegli dalla conoscenza della sentenza dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia della Romania del 21/09/2015 e delle circolari, deliberazioni e note del CNF in materia, pervenute al COA sin dal 2013; 2) per avere, pur rivestendo la carica di Consigliere del COA, promosso, avverso il Consiglio medesimo, una causa risarcitoria davanti al Tribunale civile di R. in nome e per conto dell’av. S.B.B. e dell’av. E.G; 3) per avere, pur rivestendo la qualità di Consigliere del COA, assunto il patrocinio, davanti al Consiglio Nazionale Forense, di n. 116 iscritti alla Sezione Speciale per l’impugnazione delle rispettive delibere di cancellazione dall’Albo Avvocati Stabiliti; 4) per avere, pur rivestendo la qualità di Consigliere del COA, consentito che presso il suo studio legale avesse sede un’associazione costituita allo scopo di difendere, anche in contrapposizione ai deliberati del suo stesso Consiglio, gli asseriti diritti degli avocat abilitati presso la cd. “Struttura B.”; 5) per avere, pur rivestendo la qualità di Consigliere del COA, assunto la rappresentanza e la difesa dell’avv. E.G., dirigente dell’associazione avente sede presso il suo studio, nel ricorso del 9/11/2017 promosso davanti al CNF avverso l’asserito silenzio serbato dal COA sull’istanza di iscrizione della predetta all’Albo Ordinario, chiedendo la condanna del Consiglio di appartenenza al risarcimento dei danni; 6) per essersi, pur rivestendo la carica di Consigliere del COA, costituito contro il COA medesimo nel giudizio risarcitorio promosso davanti al Tribunale civile di Roma dalla U.N.B.R., cd. “Struttura B.”; 7) per avere omesso, pur avendo proposto ricorso in Cassazione nell’interesse dell’av. F.P. avverso la sentenza di rigetto del ricorso della stessa proposto contro la deliberazione del COA di Roma di cancellazione della sezione speciale per inidoneità del titolo abilitante, in sede di relazione sulla domanda della stessa di iscrizione alla sezione speciale dell’Albo, di astenersi e di riferire al Consiglio del precedente provvedimento del COA di Roma e della sentenza del CNF, proponendo anzi l’accoglimento della domanda e così intenzionalmente inducendo una iscrizione illegittima, che il COA, ove a conoscenza dei provvedimenti pregressi, non avrebbe deliberato; 8) per avere, nella sua qualità di Segretario, Consigliere Anziano e Responsabile del procedimento, condotto strenua opposizione al doveroso avvio dei procedimenti di verifica della legittimità dei titoli di abilitazione all’esercizio della professione rilasciata dalla cd. “Struttura B.”, pur essendo a conoscenza della riconosciuta illegittimità dei predetti titoli; 9) per avere, quale Consigliere Segretario del COA, omesso di partecipare, sin dal mese di ottobre 2016, alle Adunanze del Consiglio dell’Ordine, con la dichiarata motivazione del conflitto di interessi con la sua qualità di patrocinatore degli avocati provenienti dalla “Struttura B.”, così volontariamente pregiudicato il buon funzionamento del Consiglio stesso”.
La Corte di Cassazione ha rigettato la proposta impugnazione e dunque confermato la piena responsabilità disciplinare dell’avvocato ricorrente operando i seguenti importanti rilevi.
Viene osservato anzitutto che ai sensi dell’art. 24 del Codice deontologico rientra pacificamente nell’ambito della fattispecie del c.d. conflitto di interessi, anche l’ipotesi in cui l’attività professionale interferisca “con lo svolgimento di altro incarico, anche non professionale” , tra cui devono evidentemente annoverarsi anche gli incarichi svolti da un avvocato nell’ambito del COA di appartenenza.
Tanto precisato, viene evidenziato che nel caso specifico l’adozione di iniziative professionali manifestamente incompatibili ed in frontale contrapposizione con la contraria esplicita volontà maggioritaria del Consiglio dell’Ordine di cui l’incolpato stesso era componente ma soprattutto le correlate evidenti interferenze nello svolgimento dell’incarico consiliare, chiaramente collegate e piegate alle suddette iniziative, hanno concretizzato il confitto di interessi ed altresì integrato la violazione del dovere di lealtà e correttezza verso le istituzioni forensi e dell’obbligo del componente di una istituzione forense di adempiere l’incarico con diligenza.
Viene infatti sottolineato come la previsione di cui all’art. 24 risponda alla necessità di assicurare protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato, ma, altresì, alla loro apparenza, dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri valori, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale.
Sulla scorta delle suddette ragioni veniva pertanto confermata la statuizione del CNF.

A cura di Silvia Ventura