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giurisprudenza

Contrordine: nel processo amministrativo la notifica a mezzo PEC del ricorso è inesistente e insanabile, con conseguente irricevibilità dello stesso ricorso (Cons. Stato, Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 189)

Il Consiglio di Stato, in contrasto con le pur recenti sentenze Sez. VI, 28.5.2015, n. 2682 e Sez. III, 14.9.2015, n. 4270, ha improvvisamente mutato orientamento ed ha affermato che la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio effettuata a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53/1994, in assenza della specifica autorizzazione presidenziale, è inesistente ed insanabile, in quanto trattasi di modalità di notificazione priva di qualsivoglia espressa previsione normativa, o comunque nulla e non sanabile qualora la costituzione in giudizio del destinatario della notifica, che ha effetto ex nunc, avvenga dopo la scadenza del termine per l’introduzione del giudizio.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, in mancanza delle regole tecniche che dovranno essere dettate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 13, All. 2, c.p.a., la notifica a mezzo pec non può in alcun modo essere operativa.

Né tale modalità di notificazione può trarre la propria validità in ragione della pretesa tendenza del processo amministrativo a trasformarsi in processo telematico, atteso che tale tendenza deve tradursi in regole tecniche che solo il legislatore, e non il giudice, può dettare.

È da notare che si tratta di affermazioni esattamente contrarie a quelle contenute nelle due precedenti sentenze del 2015 sopra richiamate, le quali peraltro non vengono neppure menzionate nella motivazione della sentenza in oggetto.

 

A cura di Giovanni Taddei Elmi