Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Coronavirus e libertà fondamentali: in sede cautelare l’interesse nazionale prevale sul pregiudizio subito dal bracciante agricolo in quarantena che può, in ogni caso, essere risarcito all’esito del giudizio di merito (Cons. St., Sez. III, Ord. 30 marzo 2020, n. 1553)

Con l’ordinanza cautelare in oggetto il Consiglio di Stato si è espresso sul ricorso presentato da un bracciante agricolo calabrese che, pur non essendo positivo al coronavirus, pur non avendo avuto recenti contatti con persone contagiate e pur lavorando in un settore non bloccato dai provvedimenti all’epoca in vigore, si è visto imporre con ordinanza del Sindaco di Corigliano la misura della quarantena obbligatoria, con sorveglianza sanitaria e isolamento domiciliare, per la violazione dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12/2020 che disponeva misure di contenimento del Covid-19.

A sostegno del proprio ricorso il bracciante agricolo ha lamentato i pregiudizi derivanti dalla limitazione delle sue libertà costituzionali fondamentali, consistenti nel non poter lavorare, rischiando conseguentemente il licenziamento, e nella preclusione ad attendere ad attività di stretta necessità quotidiana.

Al riguardo, il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che il provvedimento impugnato comprime diritti fondamentali della persona, ha ritenuto la domanda cautelare non assistita dal requisito del periculum in mora, in quanto: i) detti diritti fondamentali, perlomeno in sede cautelare, sono destinati a recedere di fronte all’interesse nazionale collettivo al contenimento della pandemia; ii) i pregiudizi lamentati dall’appellante non sono irreparabili stante l’emanazione di norme speciali volte a tutelare i posti di lavoro e mitigare gli effetti delle restrizioni alle libertà; iii) detti pregiudizi, in ogni caso, potranno essere risarciti per equivalente all’esito del giudizio di merito qualora il ricorso risultasse fondato (considerando oltretutto che al momento della decisione residuavano solamente quattro giorni di quarantena).

A cura di Giovanni Taddei Elmi