Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa dall’avvocato anche per il tramite di siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni gratuite ovvero a prezzi simbolici, caratterizzata da evidenti sottolineature del dato economico ed avente natura marcatamente commerciale (CNF, Sent., 23 aprile 2019, n. 23)

In tema di pubblicità professionale il CNF, nel richiamare una propria pronuncia del 2013, torna a ribadire la natura di illecito disciplinare consistente della divulgazione, da parte dell’avvocato, di un’informazione fondata sull’offerta di prestazioni gratuite ovvero a prezzi simbolici, con evidenti sottolineature del solo dato economico e tesa a suggestionare la potenziale clientela. Nel caso di specie veniva censurata la condotta dell’avvocato che, tramite un sito internet al medesimo riconducibile ed una brochure, aveva pubblicizzato le proprie prestazioni professionali “senza anticipi, senza spese, senza rischi e soprattutto in tempi brevissimi”, con garanzia di definizione della vertenza “entro 240 giorni invece di attendere i soliti 4-5-6 anni!”, con la previsione del pagamento del compenso legato al risultato ottenuto, senza alcun obbligo di corrispettivo in caso di mancato ottenimento del risultato. Ritiene il CNF che tale messaggio integri fuori di dubbio un messaggio pubblicitario di natura meramente commerciale e teso a suggestionare la potenziale clientela, così come ritiene non conforme alla dignità ed al decoro professionale l’indulgere – del medesimo messaggio – ad autoreferenzialità con l’enfatizzazione dell’attività dello studio e l’impiego di mezzi suggestivi ed auto elogiativi, volti ad attirare l’attenzione degli utenti non particolarmente avveduti. Ritenuta dunque la responsabilità dell’avvocato per la violazione degli artt. 17, 35 e 37 codice deontologico forense, il CNF rigetta il ricorso e conferma la sanzione della censura.

 

 

A cura di Elena Borsotti