Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Costituisce illecito disciplinare l’utilizzo nella corrispondenza con il cliente delle prime due lettere del titolo (AV.) da parte di un Abogado, risultando evidente l’intento confusorio (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2019, n. 17563)

Le Sezioni Unite hanno confermato la pronuncia del CNF che aveva comminato ad un Abogado stabilito in Italia la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività per due mesi per aver illegittimamente utilizzato il titolo di Avvocato nella corrispondenza con il cliente. L’incolpato, incaricato procedere in via stragiudiziale al recupero degli interessi usurari versati dal proprio assistito, inizialmente non aveva specificato la sua qualità di avvocato stabilito e, successivamente, firmava la corrispondenza intercorsa con il cliente con il titolo di Av., utilizzando soltanto le due lettere iniziali.

La pesante sanzione del CNF era stata irrogata perchè dall’analisi dell’intera corrispondenza intercorsa era emerso che la dizione era utilizzata esclusivamente nelle comunicazioni con il cliente e nel sito internet dedicato mentre nelle comunicazioni con il COA e con i colleghi veniva correttamente utilizzato il titolo di Abogado. Risultava pertanto evidente l’intento decettivo e confusorio della condotta tenuta, nonché il rilevante pregiudizio – almeno potenziale – per i terzi dato dall’ampia diffusione del titolo non ancora conseguito, avvenuta anche a mezzo internet.

A nulla peraltro è valsa la circostanza rilevata in sede di ricorso per cassazione che in pendenza di giudizio l’incolpato avesse conseguito il titolo di Avvocato in quanto l’illecito era stato comunque pienamente consumato e non poteva essere eliminato ex post.

A cura di Sofia Lelmi